Legge 30 ottobre 2014 n. 161, cd. “Legge Europea 2013-Bis”, entrata in vigore dal 25 novembre 2014, si è adeguata la normativa di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, nella parte in cui si escludeva la categoria dei dirigenti dall’ambito di applicazione delle procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale.Si è reso necessario l’intervento del Legislatore a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea C-596/2012 del 13/02/2014, che ha condannato l’Italia per non aver recepito la Direttiva comunitaria 98/59/CE, al fine di avvicinare le legislazioni degli Stati membri dell’UE in materia, prevedendo l’applicazione delle procedure di licenziamento collettivo nei confronti di tutti i dipendenti dell’azienda, compresi i dirigenti.
Ai fini della verifica sull’applicabilità della normativa in materia di riduzione del personale,
i dirigenti vanno computati nella soglia dimensionale dell’azienda (oltre 15 dipendenti) e nel numero dei lavoratori interessati dai licenziamenti (almeno n. 5) nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa Provincia.
In base alle disposizioni dell’art. 4, Legge n. 223/1991, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’azienda, su richiesta delle RSA e/o dell’Associazione di rappresentanza dei dirigenti, si procede ad un esame congiunto da effettuarsi su tavolo separato, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa. La procedura deve essere esaurita entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’impresa.
L’azienda deve fornire comunicazione scritta all’Ente pubblico competente (Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione) sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo (analoga comunicazione può essere inviata alle Associazioni sindacali). In caso di mancato accordo, l’Ente pubblico competente è tenuto a convocare le parti al fine di un ulteriore esame, con la possibilità di formulare delle proposte per un accordo, che deve esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte dello stesso Ente pubblico competente della comunicazione dell’impresa attestante il mancato raggiungimento dell’accordo.
I termini sopra indicati sono ridotti della metà (quindi rispettivamente 22,5 e 15 giorni) qualora il numero dei lavoratori interessati sia inferiore a 10.
La ratio della procedura di consultazione sindacale in esame, va individuata nell’esigenza di consentire al sindacato di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale, oltre a conoscere il numero e i profili professionali del personale coinvolto, al fine di approfondire le conseguenze e le eventuali misure da proporre nei termini del programma di riduzione del personale, compresa la possibilità di una utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, in modo da poter puntare al raggiungimento di un possibile accordo con l’azienda.
Nel caso si raggiunga un accordo tra azienda e RSA/Associazione di rappresentanza dei dirigenti, in esito alla procedura di esame congiunto, le condizioni di uscita nei confronti dei dirigenti licenziati saranno esclusivamente quelle stabilite in detto accordo, con cui si potrà prevedere il riassorbimento totale o parziale dei dirigenti, anche attraverso l’assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte precedentemente.
Qualora non si raggiungesse un accordo, invece,
l’impresa ha facoltà di licenziare i dirigenti eccedenti comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso nel rispetto dei termini di preavviso.
Ai sensi dell’art. 5, della Legge n. 223/1991, l’individuazione dei lavoratori da licenziare, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, deve avvenire nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di categoria, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
A tale proposito, è rilevante segnalare che tra le disposizioni introdotte dalla normativa sopra richiamata in materia di licenziamenti collettivi per i dirigenti,
è prevista una sanzione speciale che riguarda la violazione sia delle procedure sia dei criteri di scelta dei dirigenti da licenziare, disponendo una forma risarcitoria di tipo economico in misura compresa fra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, fatte salve diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute nei contratti collettivi.