Leggi o scarica lo Statuto in .pdf STATUTO FEDERMANAGER NOVARA-VCO
STATUTO SOCIALE
INDICE
TITOLO I: ASSOCIAZIONE
Art. 1 Costituzione dell’Associazione
Art. 2 Scopi dell’Associazione
TITOLO II: ASSOCIATI
Art. 3 Qualifica di Socio
Art. 4 Condizione di Socio
Art. 5 Partecipazione del Socio
Art. 6 Quota associativa
Art. 7 Ammissione all’Associazione
Art. 8 Iscrizione
Art. 9 Perdita della qualifica di Socio
TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 10 Organi direttivi di Federmanager
CAPITOLO I: ASSEMBLEA
Art. 11 Costituzione Assemblea
Art. 12 Convocazioni
Art. 13 Votazioni
Art. 14 Presidenza
Art. 15 Delibere
CAPITOLO II: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16 Elezione
Art. 17 Componenti
Art. 18 Convocazioni/Ruolo del CD
Art. 19 Competenze
CAPITOLO III: PRESIDENZA-VICEPRESIDENZA
Art. 20 Ruolo del Presidente e del Vice Presidente
CAPITOLO IV: TESORERIA
Art. 21 Tesoriere
CAPITOLO V: REVISORI DEI CONTI
Art. 22 Revisore dei Conti – Collegio dei Revisori dei Conti
TITOLO IV: PATRIMONIO
Art. 23 Patrimonio
Art. 24 Amministrazione
Art. 25 Rendicontazione
TITOLO V: SANZIONI DISCIPLINARI
Artt. 26/27 Sospensione- Espulsione- Interruzione di servizi ed assistenza
TITOLO VI: NORME GENERALI
Art. 28 Norme di legge e ratifica
Art. 29 Approvazione dello Statuto
TITOLO I: Costituzione e scopi
Art. 1 – E’ costituita, con sede in Novara, una Associazione Sindacale denominata:
FEDERMANAGER NOVARA – VCO
già Associazione Novarese Dirigenti Aziende Industriali – A.N.D.A.I., nel seguito denominata “Associazione”, competente territorialmente sulle Provincie di Novara e Verbano Cusio Ossola (VCO). L’Associazione aderisce a FEDERMANAGER (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali), nel seguito denominata “Federmanager Nazionale”, e, conseguentemente, sia a C.I.D.A. – Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda che alla Federmanager Piemonte (FEPI), nonché ad altre Organizzazioni, purché perseguano scopi conformi a quelli del presente Statuto ed i loro ordinamenti non lo contrastino.
In base al D.L. 4/12/1997 numero 460 e successive modificazioni e/o integrazioni, l’Associazione rientra nelle attività considerate non commerciali e non lucrative in quanto svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali illustrati nel presente statuto.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2 – L’Associazione è indipendente da qualsiasi ideologia e Organizzazione politica e persegue lo scopo di valorizzare lo status degli Associati. Si propone di:
- a) rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali, sindacali e previdenziali degli Associati in ogni questione relativa, collegata ovvero dipendente dal rapporto di lavoro, curandone anche gli aspetti applicativi e interpretativi;
- b) coltivare e rafforzare lo spirito di solidarietà e il senso di appartenenza tra gli Associati;
- c) promuovere ogni iniziativa tendente al perfezionamento e arricchimento culturale e alla collaborazione degli appartenenti alle categorie, intendendo porre le competenze degli stessi al servizio dello sviluppo industriale del Paese;
- d) favorire l’utilizzo delle esperienze e delle energie degli Associati nel mondo del lavoro e nella Società;
- e) promuovere, istituire, coordinare le Rappresentanze Sindacali dei dirigenti presso le aziende.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali devono essere iscritti ad una Associazione aderente a Federmanager Nazionale e possono essere eletti o designati solo da Dirigenti che risultino, a loro volta, iscritti ad una Associazione aderente a Federmanager Nazionale.
TITOLO II: Associati
Art. 3 – Possono far parte dell’Associazione in qualità di Associati tutti coloro che, in Aziende Industriali produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente ai sensi dell’art. 2095 del C.C., nonché altre figure di elevata professionalità del lavoro dipendente parasubordinato e autonomo, nei termini previsti dall’art. 1 dello statuto di Federmanager Nazionale per tempo vigente.
L’Associato che cessi dalla qualifica di dirigente può rimanere iscritto all’Associazione, purché non eserciti attività incompatibile con l’appartenenza alla stessa.
Art. 4 – Non possono far parte dell’Associazione coloro che siano iscritti ad altri Sindacati di lavoratori subordinati che non abbiano stipulato patti associativi con Federmanager Nazionale.
E’ causa ostativa lo svolgimento di attività contrarie agli scopi dell’Associazione stessa, o alle decisioni adottate dagli Organi della medesima.
Art. 5 – La partecipazione all’Associazione comporta l’obbligo, per l’iscritto, di osservare le norme del presente Statuto e tutte quelle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, sono adottate dagli Organi dell’Associazione.
Art. 6 – Gli Associati sono tenuti a pagare una quota di iscrizione e ogni anno un contributo associativo che é fissato dal Consiglio Direttivo in armonia con le delibere adottate dal Consiglio di Federmanager Nazionale. Coloro che continuano, quali dirigenti, un rapporto di lavoro dipendente, pur essendo titolari di pensione, sono considerati dirigenti in servizio a tutti gli effetti.
Art. 7 – Per l’ammissione a socio, l’interessato, in possesso dei requisiti di cui all’Art. 3, dovrà presentare domanda seguendo la procedura presente sulla pagina internet dell’associazione territoriale o quella di Federmanager Nazionale nella sezione “iscriviti”, e l’iscrizione sarà efficace dal momento in cui verrà data conferma dei requisiti e sarà regolarizzato il versamento della quota di iscrizione e del previsto contributo associativo annuale.
Art. 8 – L’iscrizione vale fino al 31 dicembre dell’anno nel quale avviene e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi di anno in anno qualora non sia stata presentata dall’Associato comunicazione di recesso per iscritto, entro la data sopra indicata.
In caso di recesso comunicato oltre il 31 dicembre, l’Associato recedente è comunque tenuto al pagamento dell’intera quota associativa dell’anno in corso. L’Associato è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati di contatto.
Art. 9 – La qualifica di Associato si perde:
- a) per recesso, il quale tuttavia non esonera l’Associato dagli impegni assunti ai sensi del precedente Art. 8;
- b) per decadenza motivata da sopravvenuta cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti in base ai quali era stata concessa l’ammissione ad Associato;
- c) per radiazione: quando l’Associato abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio della propria categoria;
- d) per radiazione a seguito di morosità prolungata.
La radiazione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere notificata all’interessato mediante lettera raccomandata o altri strumenti informatici.
TITOLO III: Organi di Federmanager
Art. 10 – Sono Organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) due Vice Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori.
Gli organi elettivi dell’Associazione durano in carica un triennio dalla data di chiusura della Assemblea.
Almeno due mesi prima della data fissata per l’assemblea che dovrà provvedere al rinnovo degli Organi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo da mandato al Presidente di invitare gli Associati, in regola con il pagamento del contributo associativo annuale, a presentare la propria candidatura alle cariche che devono essere rinnovate, con lettera inviata agli Associati, oppure con altri mezzi idonei allo scopo.
Ai titolari delle diverse cariche associative, come pure a qualsiasi Associato che accetta di svolgere incarichi e/o funzioni per conto dell’Associazione, non compete alcun compenso, salvo e nel rispetto delle disposizioni in essere, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per motivi inerenti gli incarichi o le funzioni espletate in attività svolte fuori dalla sede associativa.
CAPITOLO I: L’Assemblea
Art. 11 – L’Assemblea è costituita dagli Associati per i quali non siano in corso i provvedimenti di cui all’art. 9.
Ogni Associato avente diritto ad intervenire all’Assemblea per convocazione può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato; in Assemblea un Associato può presentare al massimo la delega di altri tre Associati.
Spetta al Presidente dell’Assemblea sancire il diritto d’intervento all’Assemblea, nonché la regolarità delle deleghe.
I compiti dell’Assemblea sono:
- sancire la politica generale dell’Associazione, dare direttive generali e deliberare su tutta l’attività dell’Associazione e degli Organi Direttivi;
- eleggere i Membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Revisore dei Conti o i membri del Collegio dei Revisori;
- approvare il Bilancio consuntivo, sentita la Relazione del Revisore dei Conti;
- approvare eventuali modifiche dello Statuto Sociale;
- deliberare su tutti gli argomenti proposti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 12 – L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno e può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, deliberante a maggioranza assoluta, lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta del Revisore dei Conti o di un decimo degli Associati.
Art. 13 – L’Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o anche altrove, con lettera agli associati, oppure con altri strumenti informatici, da spedirsi almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, inviata al domicilio risultante all’Associazione.
La lettera di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione e gli estremi della seconda convocazione per il caso che la prima non raggiungesse il quorum.
L’Assemblea può essere chiamata a deliberare anche con convocazione per “referendum
Spetta al Consiglio Direttivo stabilire se l’Assemblea debba essere chiamata a deliberare con convocazione di adunanza oppure con votazione per “referendum”, secondo le modalità di svolgimento decise dal Consiglio stesso e che potranno tenersi in modalità cartacea, online oppure in entrambe.
Nel caso di votazione per “referendum” la lettera di convocazione deve contenere, oltre l’indicazione dell’ordine del giorno e la precisazione che trattasi di Assemblea con votazione per “referendum”, anche l’indicazione della data di chiusura delle votazioni, del luogo e delle modalità di scrutinio delle schede.
Per l’Assemblea con votazione per “referendum” la chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della lettera di convocazione.
Le schede di votazione, annesse alle lettere di convocazione, per essere valide devono pervenire entro il termine fissato.
Lo scrutinio delle schede viene eseguito sotto controllo del Comitato Elettorale, nel giorno e nel luogo indicati nell’avviso.
Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli Associati che ne facciano preventiva richiesta.
L’Assemblea in presenza può validamente deliberare quando è presente la metà più uno degli Associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.
L’Assemblea con votazione per “referendum” è valida qualunque sia il numero dei votanti.
Per modificare lo statuto occorre la partecipazione di almeno un decimo degli Associati. Nel caso di modifiche Statutarie le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti pervenuti.
Art. 14 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidente con priorità al più anziano di età, o, in assenza di entrambi, da un Associato scelto dall’Assemblea.
Il Presidente nomina un Segretario, che redige il verbale dell’adunanza e, se lo ritiene necessario, eventuali scrutatori.
Art. 15 – Le deliberazioni sono approvate con almeno la metà più uno dei voti validi espressi dai presenti, considerando l’astensione quale espressione di voto salvo per le modifiche statutarie.
Le elezioni alle cariche sociali avvengono a voto segreto.
CAPITOLO II: Il Consiglio Direttivo
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da un minimo di 8 ad un massimo di 12 Consiglieri ed è eletto dall’Assemblea in base alle preferenze espresse e alle norme stabilite dal presente statuto. Dei Consiglieri costituenti il Consiglio Direttivo ogni Provincia deve avere un minimo di un terzo degli eletti.
Per almeno il cinquanta per cento, con arrotondamento all’intero più prossimo, i Consiglieri saranno dirigenti in servizio.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio, come previsto dall’art. 10, e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, il cui numero di Consiglieri sarà indicato da parte del Consiglio Direttivo uscente, è eletto dall’Assemblea per convocazione o per “referendum”.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo ci si attiene alle seguenti norme:
- votazione a scrutinio segreto;
- lista unica di Candidati – in ordine alfabetico – per ogni Provincia, con sorteggio della lettera iniziale;
- possono presentarsi come candidati gli Associati in regola con quanto previsto dallo Statuto e con iscrizione antecedente di dodici mesi a quello delle nuove elezioni;
- ciascun Associato può esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
- il Comitato Elettorale, nominato dal Presidente dell’Associazione, provvede ad attuare tutte le operazioni relative alle elezioni;
- in caso di cessazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo nel corso del triennio, subentrano nell’ordine i primi non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e decadono con esso, rispettando la proporzione di cui al primo comma del presente articolo. Nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza del Consiglio Direttivo, il Consiglio si considera decaduto e si dovrà procedere al suo rinnovo mediante nuove elezioni.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro un mese dalla sua elezione dal Presidente uscente o, in assenza, dal Vice Presidente uscente più anziano di età.
Nella sua prima riunione, presieduta inizialmente dal Consigliere più anziano di età, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri:
- il Presidente;
- due Vice Presidente, uno per ciascuna Provincia;
- il Tesoriere
scegliendoli tra coloro che si sono dichiarati o si dichiarano disponibili all’accettazione delle singole cariche.
E’ facoltà del Presidente proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei Vice Presidente e del Tesoriere.
Il numero dei voti ricevuti nell’elezione a membro del Consiglio Direttivo non costituisce fattore preferenziale per la nomina alle varie cariche.
La stessa persona potrà essere nominata Presidente per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che il Presidente ritenga di convocarlo e almeno 4 volte all’anno.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, in qualsiasi momento, su richiesta di almeno un terzo dei componenti o del Revisore dei Conti.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata con comunicazione scritta.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni di calendario rispetto alla data stabilita per la riunione.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni di calendario.
La convocazione deve indicare gli argomenti sui quali il Consiglio Direttivo è chiamato a discutere e deliberare.
Il Consiglio Direttivo non può deliberare su argomenti non posti all’Ordine del Giorno salvo unanime accettazione del nuovo argomento proposto.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza da uno dei Vice Presidente presenti con priorità al più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.
Nelle sedute di Consiglio Direttivo, a richiesta anche di un solo membro, si deve procedere a votazione che a maggioranza viene scelta segreta o palese.
Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi per ragioni non connesse ad impegni dell’Associazione a tre riunioni consecutive o a più della metà delle riunioni annuali può essere dichiarato, su delibera del Consiglio Direttivo, decaduto da membro del Consiglio Direttivo stesso.
Il Revisore dei Conti, o il Presidente del Collegio, pur non essendo membro del Consiglio Direttivo, ha diritto di intervenire alle riunioni senza diritto di voto.
Art. 19 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- promuovere iniziative nell’interesse degli Associati e deliberare sui programmi delle attività dell’Associazione predisposti dal Presidente;
- deliberare sulla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
- deliberare in merito alla relazione del Presidente ed al bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea;
- deliberare in merito al budget predisposto dal Tesoriere;
- deliberare sulla misura, sui criteri e sulle modalità per il versamento dei contributi associativi aventi validità per l’anno sociale successivo;
- deliberare sulla utilizzazione dell’eventuale avanzo di gestione e delle riserve;
- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha facoltà di costituire Organismi Consultivi Permanenti, Commissioni per specifici settori designandone i membri nonché nominare i Responsabili dei servizi per gli associati.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di revocare gli Organismi Consultivi Permanenti, le Commissioni e i Responsabili, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi.
Gli Organismi Consultivi Permanenti e le Commissioni per specifici settori fanno capo ad un Coordinatore.
Il Coordinatore, scelto e nominato dal Consiglio Direttivo tra gli Associati, deve:
- proporre al Consiglio Direttivo, promuovere ed attuare attività ed iniziative di pertinenza;
- partecipare e collaborare alle iniziative indette da Federmanager Nazionale e suoi Organismi ed emanazioni, da altri Enti ed Istituzioni a livello locale, regionale e nazionale e darne relazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione; Inoltre, il Coordinatore ed i Responsabili dei servizi, su esplicito invito del Presidente, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- designare i rappresentanti dell’Associazione presso altri Enti o Uffici;
- deliberare in via definitiva sui ricorsi in materia di sospensione, espulsione e radiazione degli Associati e di riammissione degli Associati morosi o già dimissionari, come previsto dall’art. 9 Titolo II;
- nominare o revocare gli addetti alla sede dell’Associazione e stabilire le norme che regolano l’uso della sede e delle sue attrezzature e decidere in merito alle spese di funzionamento dell’Associazione;
- definire le norme del Regolamento per le elezioni;
- nominare il Comitato Elettorale o delegare il Presidente per tale nomina;
- deliberare su eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- promuovere la costituzione delle Rappresentanze Sindacali presso le aziende;
- provvedere a designare, in aggiunta al Presidente, i rappresentanti dell’Associazione presso il Collegio Arbitrale e ogni altro organismo di composizione delle vertenze tra Dirigenti ed Aziende, come da Contratto Nazionale;
- attribuire al Presidente ed al Tesoriere il mandato a firmare gli ordini di pagamento o di incasso;
- nominare il Segretario di ogni riunione di Consiglio Direttivo. Il Segretario deve redigere il verbale della riunione, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso;
- approvare il verbale di ogni riunione di Consiglio Direttivo, eventualmente al termine della stessa riunione qualora le deliberazioni assunte, rivestano carattere di urgenza; in ogni caso il verbale deve risultare quale primo punto della successiva riunione;
- deliberare su qualsiasi eventuale argomento e iniziativa che riguardi l’attività, la gestione e la vita dell’Associazione anche a titolo oneroso.
CAPITOLO III: Il Presidente – i Vice Presidente
Art. 20 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, sia nei confronti degli Associati che dei terzi e di qualsiasi altro Ente ed Autorità.
Egli dà esecuzione ai deliberati dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, vigila e sovrintende al funzionamento dell’Associazione.
E’ il responsabile dell’eventuale organo ufficiale di stampa dell’Associazione.
Nei casi di urgenza può conferire deleghe ed esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione di esso.
Predispone la relazione sull’attività dell’Associazione da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo e successivamente all’Assemblea.
Egli può proporre al Consiglio Direttivo l’istituzione di Organismi consultivi permanenti, di Commissioni per specifici settori nonché di nominare uno o più responsabili dei servizi per gli associati, chiamando a farne parte anche persone esterne all’Associazione e compensarle se necessario, con approvazione da parte del Consiglio.
I Vice Presidente, hanno gli stessi poteri del Presidente ma possono esercitarli solo in caso di impedimento del Presidente o per sua delega; in questo caso l’esercizio dei poteri spetta al Vice Presidente più anziano di età.
Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, seguita da delibera favorevole dei due terzi dei membri in carica, nei seguenti casi:
- mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea;
- attività in contrasto con le direttive del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea e con gli scopi dell’Associazione.
Il Presidente deve mettere i Vice Presidente in grado di assolvere in qualsiasi momento alle loro funzioni vicarie.
CAPITOLO IV: Il Tesoriere
Art. 21 – Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Provvede all’emissione dei mandati di incasso e di pagamento nonché a tutte le operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Associazione.
Predispone i rendiconti preventivo e consuntivo con relative relazioni entro i 90 giorni dalla chiusura dell’anno solare, o entro il maggior termine di 150 giorni in presenza di particolari esigenze come previsto dall’Art. 2364 del codice civile e li sottopone al Consiglio Direttivo per la necessaria delibera.
Amministra il Patrimonio come previsto dal successivo art. 23.
CAPITOLO V: Il Revisore dei Conti
Art. 22 – Il Revisore dei Conti, o il Collegio dei Revisori, viene eletto dall’Assemblea. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti e chi tra loro ottiene più voti ne è il Presidente.
Il Revisore dei Conti, o il Collegio dei Revisori, vigila sull’andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria.
Esegue verifiche di cassa e contabilità e deve riscontrare l’esattezza dei rendiconti e controfirmarli.
Il Revisore, o il Collegio dei Revisori, riceve dal Consiglio Direttivo i documenti di bilancio annuale e predispone, entro il termine di 15 giorni, una relazione diretta all’Assemblea sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’Associazione, che mette a disposizione degli Associati.
In caso di cessazione dalla carica del Revisore, gli subentra il primo non eletto; in caso di mancanza,
il Consiglio Direttivo può cooptare un Associato, che rimane in carica fino alla scadenza del triennio.
Il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto con la stessa procedura del Consiglio Direttivo. Inoltre, ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 18.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
TITOLO IV: Patrimonio, Amministrazione, Rendiconti
Art. 23 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, dai proventi delle quote di iscrizione, dai proventi dei contributi associativi annuali, dalle eventuali eccedenze annuali risultanti dai rendiconti economici di bilancio, nonché delle eventuali erogazioni, donazioni o lasciti fatti a qualunque titolo a favore dell’Associazione stessa.
Al Tesoriere è affidata l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione e la periodica rendicontazione di tutte le operazioni amministrative e finanziarie.
Egli firma gli ordinativi di pagamento e di incasso con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ciascun anno.
Il Rendiconto Consuntivo e la Relazione del Revisore dei Conti o del Collegio, devono essere messi a disposizione degli associati almeno 15 (quindici)
giorni prima dell’Assemblea indetta per l’approvazione degli stessi. Detta Assemblea deve essere convocata entro un termine non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di 180 giorni, quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e/o all’oggetto sociale.
Art. 24 – L’Associazione non potrà in alcun modo procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di Legge.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 o successive modificazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.
La posizione associativa è strettamente personale e non trasmissibile a terzi per qualsivoglia titolo. La posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell’Associazione in altre strutture, di scissione anche parziale della stessa, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva di Federmanager Novara – VCO.
Art. 25 – L’Associazione, prescindendo da provvedimenti di legge, può essere sciolta per delibera dell’Assemblea col voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.
Nell’eventualità che l’Assemblea sia convocata per lo scioglimento dell’Associazione due volte consecutive in prima ed in seconda convocazione a distanza minima di 2 mesi e massima di 4 mesi l’una dall’altra e non sia raggiunto il numero legale dei partecipanti (due terzi degli iscritti), potrà essere convocata una terza Assemblea che, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e potrà deliberare lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in quale modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale.
TITOLO V: Sanzioni disciplinari
Art. 26 – Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli associati da parte del Consiglio Direttivo sono:
- la censura;
- la sospensione temporanea da ogni attività sociale, dai servizi e dall’assistenza;
- l’espulsione e/o radiazione dall’Associazione.
Alle sanzioni disciplinari l’Associato può opporre ricorso nei termini previsti dalle disposizioni in essere.
Art. 27 – Il Consiglio Direttivo può applicare la censura all’Associato qualora questi non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dal presente Statuto, alle istruzioni e deliberazioni dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea dell’Associato da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva delle mancanze che dettero motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio e agli interessi materiali e morali della Categoria, compresa la sospensione di ogni servizio ed assistenza.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’espulsione dell’Associato per i gravi motivi che hanno reso incompatibile la sua partecipazione all’Associazione; in casi eccezionali è prevista la radiazione.
TITOLO VI: Norme Generali
Art. 28 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto di Federmanager Nazionale e alle norme di Legge in materia. Eventuali norme di legge che impongano una o più modifiche al presente statuto sono automaticamente recepite con approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 29 – Il presente Statuto, elaborato e deliberato dal Consiglio Direttivo 2020 – 2022, approvato dall’Assemblea Referendaria chiusa il 22.11.2022, ratificato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24.11.2022, annulla e sostituisce il precedente approvato dall’Assemblea per referendum come ratificato il 24/05/2011.
