Con la sentenza della Corte Costituzionale n.116/2013 è stata dichiarata l’incostituzionalità della norma (art.18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011) che aveva introdotto un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro, nel periodo
1° agosto 2011- 31 dicembre 2014.
Si ricorda che il contributo in commento prevedeva l’applicazione di una trattenuta del 5% sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori diforme di previdenza obbligatorie superiori a 90.000 euro lordi annui e fino a150.000 euro; trattenuta che saliva al 10% per la parte eccedente 150.000 euro e fino a 200.000 euro e al 15% per la parte eccedente.
L’INPS aveva già provveduto alla restituzione delle trattenute effettuate sulle pensioni negli anni 2011 e 2013.Per l’anno 2012 l’Istituto era in attesa dello stanziamento delle risorse economiche necessarie.
Nei giorni scorsi il Ministero ha reso disponibili le somme necessarie e, pertanto, l’INPS provvederà d’ufficio a restituire gli importi trattenuti nell’anno 2012 con la mensilità di pensione in pagamento nel prossimo mese di febbraio.